Continua a far discutere la posizione di Giovanni Malagò in relazione alla presidenza della FIGC. Al centro del caso c’è uno dei requisiti fondamentali per l’elezione alla guida della Federazione: il tesseramento. Secondo quattro pareri legali acquisiti dal Coni e visionati dall’Ansa, l’ex presidente del Comitato olimpico non sarebbe stato in possesso di tale requisito.
Una circostanza che ha sollevato interrogativi sulla validità dell’elezione e sulle possibili conseguenze per la governance federale. Le valutazioni degli avvocati Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo Coccia e Alberto Angeletti, tuttavia, non individuano nel commissariamento una conseguenza automatica della vicenda.
Il ruolo degli organi competenti del Coni
Il parere di Medugno richiama la necessità di procedere a «valutazioni doverose» da parte degli organi competenti del Coni, precisando però che queste sono «connotate da margini di discrezionalità deliberativa quanto alla ponderazione della gravità delle infrazioni riscontrate».
L’intervento della Giunta nazionale del Coni, previsto dall’articolo 7 dello Statuto, sarebbe infatti contemplato soltanto in presenza di «gravi violazioni nell’ordinamento sportivo». Sarà dunque necessario valutare la natura e la gravità di quanto accaduto prima di stabilire quali passaggi intraprendere.
Le interpretazioni sul requisito previsto dallo Statuto FIGC
I quattro professionisti condividono la lettura dell’articolo 29, comma 1, dello Statuto FIGC sostenuta dalla Procura generale dello sport. Sul punto, però, emerge una distinzione rispetto all’interpretazione della Procura federale, che separa il requisito dell’essere tesserato da quello dell’essere in regola con il tesseramento.
Scoca, in particolare, ritiene che l’elezione non possa essere considerata valida e ribadisce che «spetta ai competenti organi del Coni di valutare le conseguenze».
I ricorsi e le valutazioni sulla condotta degli organi federali
Medugno richiama anche i ricorsi presentati dall’avvocato Renato Miele, osservando che, pur essendo stati dichiarati inammissibili, contenevano una segnalazione specifica di un possibile vizio.
«Sia pur inammissibili contenevano puntuale segnalazione di un vizio radicale. La Procura Federale ha omesso di assumere qualsiasi iniziativa impugnatoria. La Federazione ha lasciato inevase le reiterate richieste di accesso dell’interessato e non si è costituita nei giudizi esofederali», ha spiegato il legale.
Secondo Medugno, «l’unica iniziativa che può essere intrapresa dal Coni per ripristino legalità violata rientra nell’ambito delle attività provvedimentali».
Commissariamento, la decisione spetta a Giunta e Consiglio nazionale
È proprio in questo quadro che si inserisce l’ipotesi di un eventuale commissariamento della FIGC. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratterebbe di un esito automatico: la procedura richiederebbe una proposta della Giunta nazionale e una successiva deliberazione del Consiglio nazionale del Coni.
Come precisato da Medugno, «Toccherà alla Giunta Nazionale formulare l’eventuale proposta di commissariamento, e al Consiglio Nazionale decidere se deliberare in conformità ad essa».
La vicenda resta quindi aperta, in attesa delle valutazioni degli organi competenti, chiamati a stabilire se le eventuali irregolarità riscontrate abbiano una gravità tale da giustificare interventi sull’assetto della Federazione.
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