La disputa attorno all’utilizzo del nome di Stefano Borgonovo per il trofeo organizzato dai Pesi Massimi si è approfondita con l’arrivo della formalizzazione della posizione dei legali del gruppo. Dopo il fallito tentativo di mediazione con la famiglia dell’ex attaccante, gli avvocati Mattia Bianchi ed Emanuela Iannucci hanno pubblicato una nota che respinge integralmente la richiesta di cessare l’uso del nome, avanzata dalla moglie del calciatore, Chantal Borgonovo.
Secondo quanto riportato nella comunicazione, il divieto inviato dalla famiglia riguardava il riferimento a Borgonovo per il Trofeo a lui dedicato e per qualsiasi materiale di carattere promozionale, pubblicitario o comunicativo. Gli avvocati del gruppo hanno però sostenuto che non sussisterebbe alcun obbligo giuridico di interrompere l’utilizzo del nome, richiamando una consolidata interpretazione degli articoli del Codice civile relativi ai diritti sul nome e sull’immagine.
In particolare, i legali hanno osservato che, non essendo stata rilevata alcuna violazione degli artt. 7 e 8 del Codice civile, l’uso del nome del calciatore risulta compatibile con la normativa. La stessa famiglia – sostengono – avrebbe riconosciuto che la memoria di Borgonovo sarebbe stata trattata «con dignità e nel rispetto dei valori che ha incarnato». Da questo punto si apre il passaggio centrale dell’argomentazione: la giurisprudenza, spiegano gli avvocati, accosta il diritto al nome a quello dell’immagine, stabilendo che il consenso non è richiesto quando la riproduzione dell’immagine o del nome sia legata a notorietà, interesse pubblico, finalità culturali o attività prive di scopo di lucro.
La notorietà dell’ex calciatore, figura simbolica nel panorama sportivo nazionale, viene considerata un elemento determinante. Il trofeo, che nasce con finalità commemorative e culturali, viene descritto come una manifestazione che coinvolge l’intera comunità dei tifosi e che, proprio per il suo valore pubblico, rientrerebbe a pieno titolo tra le fattispecie per cui la legge consente l’uso del nome anche senza un consenso esplicito.
Nella loro replica, gli avvocati affrontano anche il tema della registrazione del marchio “Stefano Borgonovo”, contestando che la questione marchiaria possa essere applicata al caso specifico. La normativa sulla tutela dei marchi – sottolineano – ha l’obiettivo di evitare che un nome o un’immagine vengano sfruttati commercialmente. Tuttavia, evidenziano come l’associazione non stia utilizzando il nome come segno distintivo di attività imprenditoriali, bensì come richiamo commemorativo, privo di finalità di arricchimento economico.
L’intera vicenda ruota dunque attorno al conflitto tra tutela della memoria familiare e legittimità dell’uso pubblico di un nome legato a una figura notoriamente conosciuta. Mentre la famiglia Borgonovo continua a sostenere la necessità di proteggere l’identità dell’ex sportivo da utilizzi non autorizzati, i Pesi Massimi rivendicano la natura rispettosa e non commerciale del trofeo, ribadendo che la manifestazione rappresenti un omaggio condiviso dalla tifoseria e radicato nella storia calcistica comasca.



