Le decisioni del Giudice Sportivo: nessuna sanzione per il Como dopo la trasferta del “Franchi”

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 settembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, numerosi fumogeni e sei bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento; per avere, inoltre ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00
VIEIRA Patrick (Genoa): per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un’espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale.

Redazione

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11 mesi fa

Nessun provvedimento per le sceneggiate in campo dei viola? Finti svenimenti, simulazione di morte apparente e successiva resurrezione al terzo giorno, borsa ghiaccio sotto la testa dopo finta caduta? Niente?

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